Art. 1.

      1. Nelle imprese artigiane e nelle imprese agricole con un numero di dipendenti non superiore a dieci, i prestatori di lavoro assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato che abbiano maturato almeno sei anni di anzianità di servizio continuativo presso lo stesso datore di lavoro possono chiedere di partecipare agli utili dell'impresa nelle forme e nei modi stabiliti dalle disposizioni della presente legge.
      2. Ai fini della presente legge, l'entità, le forme e le modalità della partecipazione agli utili sono determinate dall'accordo tra le parti, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 2102 del codice civile e senza pregiudizio dei trattamenti economici e giuridici maturati dal prestatore di lavoro. Nell'assegnazione degli utili il datore di lavoro deve tenere conto della diversa anzianità di servizio dei lavoratori di cui al comma 1.
      3. La quota di partecipazione agli utili può essere liquidata in denaro su base annuale in assenza di diverso accordo tra le parti ovvero accantonata quale anticipazione della quota di cessione dell'azienda al prestatore di lavoro secondo un importo complessivo preventivamente determinato dalle parti.
      4. Gli imprenditori che corrispondono o accantonano, ai sensi del comma 3, somme di denaro in favore dei prestatori che partecipano agli utili, hanno diritto a uno sgravio contributivo annuale proporzionato all'entità degli utili corrisposti o accantonati, secondo quanto stabilito con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

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